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La consulenza tecnica, nel processo civile, è l'attività esercitata da un esperto, munito di specifiche competenze e conoscenze, nei confronti del giudice (consulente tecnico d'ufficio) o delle parti (consulente tecnico di parte).
Non è insolito, nell'ambito dei contenziosi civili, dover approfondire dal punto di vista tecnico le circostanze al fine di sostenere le ragioni di una o più parti.
La funzione dell'esperto, appunto il C.T., in tali circostanze è determinante in quanto possiede le competenze per:
Di seguito sono visualizzabili alcune consulenze tecniche affidate negli anni ad ecoArchitettare studio.
Il consulente tecnico d'ufficio (o CTU) svolge la funzione di ausiliario tecnico del giudice lavorando per lo stesso in un rapporto strettamente fiduciario nell'ambito delle rigide e precise competenze definite dal Codice di procedura civile.
' (...) Scopo del CTU è quello di rispondere in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il giudice formula nell'udienza di conferimento dell'incarico e di relazionarne i risultati nell'elaborato peritale che prende il nome di Consulenza Tecnica d'Ufficio; può essere chiamato a "chiarimenti" (verbali o per iscritto) dal Tribunale. (...) ' tratto da ' Consulenza tecnica (processo civile) '
La consulenza giudiziaria prevede l'intervento di altri professionisti che prestano la propria opera per le parti in causa : il loro ruolo è definito consulente tecnico di parte.
' (...) Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del
consulente [191 c.p.c.]
il Consulente Tecnico di Ufficio o C.T.U.
, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico [91,145,146 disp. att.].
Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene
il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.
(...) ' - art. 201 del Codice di Procedura Civile.
Ulteriore importante funzione del consulente tecnico di parte consiste nel riuscire ad istruire adeguatamente dal punto di vista tecnico l'avvocato nominato dalla parte che, normalmente a causa della sua differente formazione, non possiede le conoscenze e la preparazione per comprendere gli aspetti più tecnici degli eventi.
Indipendentemente dall'ambito in cui opera, l'esperto permette di individuare con chiarezza i problemi tecnici occorsi ed occorrendi permettendo di addivenire ad una soluzione razionale che nella maggior parte dei casi permette di ottenere anche importanti risparmi economici rispetto a chi, senza ragione, tenta di risolvere problemi tecnici ed urbanistici in maniera autonoma.
In diverse circostanze lo studio è stato incaricato di affiancare i nostri clienti, anche in assenza di un contenzioso civile, con l'obiettivo di fornire un aiuto concreto nella risoluzione di particolari questioni tecniche, che se non affrontate con adeguata preparazione, tendono spontaneamente a risolversi in liti.